STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CALMASIN NEL COR”

Articolo 1. Denominazione e sede

  1. Ai sensi dell’art. 36 e ss. del c.c., è costituita in Calmasino di Bardolino (VR) l’Associazione culturale denominata “Calmasin Nel Cor”.
  2. L’Associazione ha sede legale in Calmasino di Bardolino, in Piazza Risorgimento
  3. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede ma esclusivamente ad altro indirizzo all’interno della frazione di Calmasino di Bardolino, e se lo ritenga, proporre all’Assemblea di istituire sedi amministrative, operative, filiali, succursali o rappresentanze in Italia o all’estero.

Articolo 2. Durata

  1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3. Scopo

  1. L’Associazione non ha e non potrà avere, per espresso volere dei suoi soci fondatori, scopo di lucro. È apolitica, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha il seguente scopo sociale:
    i) contribuire allo sviluppo culturale della frazione di Calmasino attraverso attività che mirino alla valorizzazione del territorio e dell’artigianato in ogni sua forma, alla valorizzazione e promozione dei prodotti e servizi tipici, alla valorizzazione e al dialogo tra le diverse entità che operano e che opereranno a Calmasino: Comune, Chiesa, Scuola Materna ed Elementare, associazioni già presenti ed altre che nasceranno, nonché contribuire alla realizzazione di opere di pubblica utilità per gli abitanti di Calmasino;
    ii) organizzare eventi culturali a Calmasino;
    iii) organizzare eventi con la finalità di raccogliere fondi per il restauro di immobili o cose mobili presenti a Calmasino tra cui in via meramente esemplificativa monumenti, quadri, altari, giardini, parchi, etc;
    iv) favorire lo sviluppo di una cultura digitale per diffondere l’utilizzo consapevole della rete internet a Calmasino;
    v) favorire lo sviluppo di una cultura del risparmio energetico e delle nuove tecnologie in grado di produrre benefici alla vita dei singoli abitanti nella frazione e della collettività presente a Calmasino;
    vi) organizzare eventi al fine di raccogliere fondi per: la realizzazione di una biblioteca cartacea e digitale consultabile dai residenti ma anche dai turisti dove soprattutto i più giovani possano studiare; la realizzazione di un archivio storico cartaceo e digitale riguardante la storia e le tradizioni della comunità di Calmasino dalle sue origini in poi;
    vii) organizzare eventi a carattere culturale che coinvolgano tutta la frazione di Calmasino coinvolgendo abitanti, residenti, villeggianti ed ogni altra categoria del tessuto economico sociale, ciascuno per la propria attività e per i propri prodotti e servizi.
  2. Essa svolge pertanto, tra le altre, in via meramente esemplificativa, le seguenti attività:
    i) favorire il dialogo con tutti i soggetti privati e pubblici presenti nella frazione di Calmasino e più in generale nell’intero Comune di Bardolino;
    ii) favorire lo scambio culturale e sociale attraverso relazioni stabili e durature con associazioni che perseguano scopi analoghi;
    iii) favorire lo scambio di esperienze delle diverse tradizioni e formazioni culturali degli Associati, anche organizzando e diffondendo iniziative conviviali, ricreative, sportive e culturali in genere;
    iv) creare le condizioni per una perdurante e continua raccolta di risorse da utilizzare per iniziative a favore dello sviluppo di attività che abbiano come fine ultimo il miglioramento della qualità della vita e dei servizi a Calmasino e la conservazione delle tradizioni di Calmasino;
    v) organizzare e promuovere eventi che abbiano finalità culturale, di promozione del territorio e dei suoi prodotti e servizi, anche attraverso la pubblicazione di giornalini, saggi, elaborati, articoli, anche attraverso il web, i blog, e altra modalità telematica;
    vi) sostenere iniziative di solidarietà;
    vii) organizzare e/o sostenere iniziative volte a raccogliere fondi destinati all’acquisto di mezzi di soccorso, alla realizzazione di opere per la frazione di Calmasino tra cui, per esempio: restauri, ristrutturazione e/o costruzione oltre che gestione di strutture di qualsiasi tipo purché localizzate nella frazione di Calmasino;
    viii) promuovere Calmasino in Veneto, in Italia e nel Mondo come località turistica, salutare e rilassante;
    ix) ogni altra iniziativa utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4. Soci

  1. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che hanno abitato o abitano o sono residenti o sono stati residenti nella frazione di Calmasino; possono inoltre aderire all’Associazione tutti coloro che hanno avuto almeno un parente abitante o residente nella frazione di Calmasino e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. L’Associazione comprende le seguenti categorie di Associati:
    i) Fondatori;
    ii) Ordinari;
    iii) Onorari;
    iv) Sostenitori;
  3. Sono Soci Fondatori coloro che abbiano redatto e sottoscritto il presente Statuto.
  4. Sono Soci Ordinari coloro che, rientrando nelle categorie previste sub comma 1 del presente articolo hanno versato la quota stabilita annualmente dall’Assemblea. La quota associativa deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione o, per i rinnovi, entro il 31 maggio dell’anno solare in corso, pena la decadenza della qualità di Associato.
  5. Sono Soci Onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti di Calmasino e della sua comunità. Gli Associati Onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno cinque (5) Soci Ordinari. I Soci Onorari non sono obbligati a versare la quota associativa.
  6. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, i soggetti pubblici o privati costituiti in forma singola o associata che pur non rientrando nelle categorie indicate al comma 1 del presente articolo, vengono ammessi all’Associazione, previa delibera assembleare, per contribuire, sostenere o partecipare all’Associazione stessa. I soci sostenitori non possono assumere le cariche sociali previste dal successivo art. 6.
  7. La qualità di Socio, nonché la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.
  8. L’Associazione può riceve contributi da terzi.

Articolo 5. Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di Socio si perde per:
    i) dimissioni del Socio, presentate per iscritto;
    ii) provvedimento di espulsione per grave inosservanza delle norme statutarie e/o per indegnità;
    iii) scioglimento dell’Associazione;
    iv) inadempienza degli obblighi statutari;
    v) morte, rimanendo escluso il diritto al subentro da parte di eredi;
    vi) morosità nel versamento della quota associativa.
  2. In tale ultimo caso il Socio è escluso automaticamente senza necessità di apposito provvedimento, trascorsi novanta (90) giorni dal termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento. Tuttavia tutti i soggetti rientranti nell’articolo 4.1 hanno sempre diritto di richiedere la riammissione all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa.
  3. La perdita della qualità di Socio non dà diritto ad alcuna liquidazione della quota sociale e del patrimonio sociale. Il Socio dimissionario o escluso non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Associazione.

Articolo 6. Organi dell’Associazione

  1. Sono organi necessari dell’Associazione:
    i) l’Assemblea dei Soci;
    ii) il Consiglio direttivo;
    iii) il Presidente;
    iv) il Segretario;
    v) il Tesoriere;
    vi) il Collegio dei Probi Viri

Articolo 7. L’Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soggetti indicati all’articolo 4 in regola con il versamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Segretario, o, in mancanza di quest’ultimo, da un socio eletto a maggioranza semplice dagli intervenuti.
  3. Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione. In caso di impedimento di esso, il Segretario dell’Assemblea è nominato discrezionalmente dal Presidente.
  4. Ciascun Socio presente in Assemblea può rappresentare per delega scritta, pervenuta alla sede dell’Associazione anche via fax o e-mail, non più di un Socio.
  5. Ciascun socio ha diritto di manifestare la propria volontà, in seno all’Assemblea, attraverso il voto.
  6. Il voto è personale, uguale, unico e indivisibile. Il voto va espresso in forma palese, incluso anche il voto che va fatto per alzata di mano per la nomina delle cariche sociali e per le delibere relative a persone.

Articolo 8. Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo posta, fax o e-mail (qualora i soci non facciano espressa richiesta di essere avvisati tramite posta o fax, la convocazione avverrà tramite e-mail) da inviare a ogni Socio con diritto di partecipazione all’Assemblea, almeno venti (20) giorni prima della data stabilita per la riunione.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
  3. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente; ulteriori argomenti potranno essere inseriti su proposta di almeno cinque (5) Soci, previa richiesta anche a mezzo e-mail presentata almeno otto (8) giorni prima della riunione.
  4. In caso di urgenza, l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione stessa, può essere convocata anche a mezzo posta, telefax, e-mail almeno dieci (10) giorni lavorativi prima dalla data fissata per la riunione.

Articolo 9. Riunioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo proroghe, per l’approvazione del bilancio.
  2. Compete al Presidente verificare, all’inizio della riunione, la presenza del numero legale.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto.
  4. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.
  5. L’Assemblea si riunisce in via Straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo (1/3) dei Soci regolarmente iscritti all’Associazione. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti che si intendono trattare.
  6. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto e, in seconda convocazione, della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne dà lettura nella riunione successiva a quella cui esso si riferisce.

Articolo 10. Prerogative dell’Assemblea

  1. I compiti devoluti all’Assemblea Ordinaria sono:
    i) esaminare i problemi di interesse generale per i Soci, per la vita e lo sviluppo dell’Associazione;
    ii) determinare le direttive di massima dell’attività dell’Associazione, alle quali si dovranno conformare le decisioni del Consiglio;
    iii) eleggere e revocare i membri del Consiglio;
    iv) esaminare la relazione dei Consiglieri;
    v) approvareilbilanciopreventivoeconsuntivo;
    vi) determinare l’entità delle quote annuali a carico degli Associati ed eventuali contributistraordinari.
  2. L’Assemblea Straordinaria ha il potere di disporre:
    i) la modifica dello Statuto;
    ii) lo scioglimento dell’Associazione.
  3. Per deliberare la modifica dello Statuto occorre in prima convocazione l’unanimità degli aventi diritto ed in seconda convocazione i 2/3 degli aventi diritto.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 11. Elezione delle cariche sociali

  1. È attribuita all’Assemblea il compito di eleggere il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto: ciascun associato ha diritto di conoscere Nome e Cognome e Data di Nascita dei soci al fine di poter esprimere le sue preferenze che devono essere massimo 3 (tre). Alla fine dello spoglio delle schede risulteranno eletti alla carica di Consigliere gli undici associati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, salvo il disposto del seguente art. 12.2.
  2. Al solo scopo di favorire ed agevolare nel tempo il ricambio generazionale all’interno dell’Associzione e in particolare all’interno dei suoi organi decisionali, si stabilisce che all’interno del Consiglio Direttivo stesso risulterà eletto, qualora vi sia, almeno un associato che abbia meno di 26 (ventisei) anni compiuti al momento delle elezioni per le cariche sociali.
  3. Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario saranno scelti tra gli eletti a ricoprire la carica di Consigliere e votati a maggioranza semplice e con voto palese.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da un numero non inferiore a quattro (4) e non superiore a otto (8) Consiglieri, purché il numero totale sia sempre dispari, eletti dall’Assemblea tra gli Associati e dura in carica due anni; è consentita la rielezione consecutiva dei suoi membri per una volta soltanto. Si stabilisce che per i primi due anni il numero dei consiglieri dovrà essere il massimo consentito dallo statuto.
  2. L’assenza non giustificata a più di tre riunioni consecutive implica la decadenza.
  3. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, il Consiglio provvede alla surroga da parte del primo dei Consiglieri non eletti. Il Consigliere sostituente resta in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre (3) volte l’anno.
  5. Il Presidente convoca il Consiglio a mezzo e-mail contenente l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, o almeno cinque (5) giorni prima in caso di urgenza.
  6. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio.
  7. Il Consiglio può istituire gruppi di lavoro per la promozione e lo sviluppo di specifiche attività dell’Associazione e può delegare singoli atti ai Consiglieri componenti.

Articolo 13. Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e gli atti amministrativi che ne dovessero derivare.
  2. Può nominare un Vice-Presidente e delegare altri componenti del Consiglio a sostituirlo in caso di necessità.
  3. Il Presidente convoca il Consiglio e l’Assemblea dei Soci.
  4. Per essere eletto a Presidente il socio candidato non potrà essere Presidente di altra Associazione che abbia finalità analoghe, né di altra associazione avente sede nella provincia di Verona, né ricoprire cariche politiche di qualsiasi natura.

Articolo 14. Il Tesoriere ed il Segretario

  1. Il Tesoriere cura e gestisce il fondo patrimoniale dell’Associazione e coadiuva il Consiglio Direttivo ricercando fondi e soluzioni finanziarie per le attività deliberate dall’assemblea e dal Consiglio. Redige una propria relazione da allegare al bilancio e da mettere a disposizione dei soci per il controllo contabile e la gestione delle risorse.
  2. Il Segretario dell’Associazione tiene l’albo dei soci, registra le presenze alle riunioni, dirama gli avvisi di riunione dell’Associazione, gestisce tutte le questioni amministrative e organizzative dell’Associazione, ricerca le soluzioni e le attività più efficienti e funzionali al corretto funzionamento della stessa. Verbalizza le assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio, mantenendo l’ordine delle sedute e curando la spedizione del verbale via e-mail a tutti gli Associati o tramite posta ordinaria a chi ne faccia richiesta scritta.

Articolo 15. Collegio dei Probi Viri

  1. Il collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri eletti dall’Assemblea dei Soci, di cui almeno uno, qualora ve ne siano, scelto fra i Soci Onorari. Il collegio dei Probiviri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per due (2) anni sociali e sono rieleggibili. L’incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.
  2. Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l’Associazione e/o gli Organi della stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.
  3. L’attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell’equità.

Articolo 16. Patrimonio dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    i) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
    ii) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    iii) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    i) quote associative;
    ii) ricavati di manifestazioni, contributi a sostegno generico dell’Associazione e/o finalizzati a specifiche attività.
  3. Enti locali, Istituzioni, privati, fondazioni e organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno all’Associazione attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni. Il patrocinio verrà pubblicizzato nel blog e nei siti dell’associazione, nonché in tutte le altre modalità con cui l’Associazione si promuove tra cui anche eventualmente le affissioni.
  4. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad associazione costituita o costituenda che abbia le stesse caratteristiche di questa ed in particolare avente come scopi sociali quelli previsti dal presente statuto, e ove questa non vi fosse, al Comune di Bardolino con il vincolo di scopo di destinare l’eventuale patrimonio attivo alla sistemazione di beni mobili o immobili presenti nella frazione di Calmasino e che abbiano una chiara utilità sociale o culturale per l’infanzia o per gli anziani.

Articolo 17. Bilancio

  1. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro novanta (90) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio salvo proroga deliberata dal Consiglio.
  3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi o riserve saranno portati a nuovo bilancio.
  4. I bilanci sono consultabili dai Soci presso la sede dell’associazione e on-line sul blog dell’Associazione stessa nei dieci (10) giorni che precedono l’Assemblea di approvazione.

Articolo 18. Comunicazioni

  1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Statuto si intendono validamente eseguite qualora indifferentemente eseguite: per mezzo di posta ordinaria, ovvero trasmissione via fax, ovvero invio all’indirizzo di posta elettronica personale del Socio così come da quest’ultimo indicato (ove indicato) al momento dell’adesione.
  2. A tal fine, è fatto espresso obbligo a ciascun membro di comunicare prontamente al Presidente e congiuntamente al Responsabile del Trattamento dei dati personali da questi nominato, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, ogni variazione dei recapiti a quest’ultimo riferiti. In caso contrario, ogni comunicazione effettuata ad uno dei recapiti precedentemente indicate si intende come validamente eseguita.
  3. Nei modi e con i tempi decisi dal Consiglio Direttivo, e compatibilmente con le disponibilità di fondi, sentito il tesoriere, verrà scelto almeno uno o più nomi a dominio distintivi su internet dell’Associazione per la distribuzione dei servizi ai soci e per la promozione esterna. All’atto dell’adesione, il socio riceve apposite credenziali di accesso ad una casella di posta personalizzata all’interno del dominio stesso. Le comunicazioni elettroniche tra i soci che decidessero di accettare la casella di posta saranno esclusivamente consegnata a quell’indirizzo. I servizi associati ai domini saranno disattivati nel caso di perdita della qualità di socio.
  4. Il Consiglio direttivo attiverà anche una bacheca per tutti gli eventi e le convocazioni.

Articolo 19. Regolamento

  1. I Soci Fondatori demandano al Consiglio Direttivo provvisorio di cui all’Art. 19 l’adozione di un Regolamento Interno all’Associazione vincolante per tutti i Soci. Esso ha per scopo la gestione dei rapporti tra i Soci e tra questi e l’Associazione. Tale regolamento potrà essere successivamente modificato esclusivamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 20. Disposizioni transitorie

  1. Alla sottoscrizione del presente Statuto i Soci Fondatori costituiranno un “Consiglio Direttivo Provvisorio” incaricato di svolgere le attività primarie inerenti la Costituzione dell’Associazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche connesse alla costituzione dell’Associazione, l’iscrizione agli enti comunali e provinciali e ogni altra attività richiesta e necessaria al buon avvio dell’Associazione stessa.
  2. Il “Consiglio Direttivo Provvisorio” avrà, inoltre, il compito di procedere all’attività di promozione sul territorio di Calmasino al fine di realizzare il tesseramento degli associati in vista della Prima Assemblea Ordinaria.
  3. Entro e non oltre il 15 settembre 2010 il “Consiglio Direttivo Provvisorio” in persona del suo “Presidente ad interim” provvederà a convocare la prima Assemblea Ordinaria ai fini dell’elezione delle cariche sociali effettive previste negli artt. 6 e 11 del presente statuto.
  4. Nel periodo transitorio il “Consiglio Direttivo Provvisorio” non potrà porre in essere attività che impegnino in alcun modo le risorse economiche dell’Associazione.

Articolo 21. Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge in materia di Associazione.

Letto Confermato e Sottoscritto in Calmasino di Bardolino (VR), lì marzo 2010 Soci Fondatori:
Contolini Alberto, Delaini Milena, Brighenti Paolo, Sabaini Francesco, Rossi Marco, Zanoni Federico, Comencini Andrea, Rossi Gian Maria, Polinari Nicola, Ferri Massimo, Quagliotti Antonio, Fabrizi Marco, Castelletti Sante, Marinello Riccardo, Perbellini Renato, Bertagnoli Davide, Dal Bosco Daniele, Bertagnoli Massimo, Delaini Daniele, Dal Bosco Diego, Marazzini Raja.