STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE “CALMASIN NEL COR”A.P.S.

Articolo 1. Costituzione, Variazione della denominazione e sede
1.1. È costituita in Calmasino, frazione del comune di Bardolino (VR) l’Associazione culturale denominata “Calmasin nel Cor”. In seguito all’approvazione di questo nuovo Statuto l’Associazione Culturale “Calmasin nel Cor” muterà la propria denominazione in “Associazione di Promozione Sociale e Culturale Calmasin nel Cor A.P.S.” e con la registrazione del presente Statuto, seguirà automaticamente l’iscrizione presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, ed i conseguenti adempimenti previsti per le A.P.S. dal “Codice del Terzo Settore”, nel seguito del presente Statuto, anche per brevità detta: “Associazione”.

Articolo 2. Sede, durata e organi dell’Associazione
2.1. L’Associazione ha sede in Piazza Risorgimento, 1 in Fraz. Calmasino – CAP 37011 – Bardolino (VR) – Italia, è costituita a tempo indeterminato e le cause di scioglimento possono derivare soltanto dalla volontà unanime di tutti i membri dell’Assemblea dei Soci, i quali, per le attività svolte per conto dell’Associazione “Calmasin nel Cor” non percepiranno alcun compenso. L’associazione rimane in vita con almeno 3 (tre) Soci in regola con il versamento della quota associativa: per fare un esempio se in un momento di poca affezione all’Associazione da parte della comunità ci fossero soltanto 3 persone, non potranno svolgere attività di natura straordinaria, ma avranno il compito di portare avanti una gestione ordinaria per evitare che si disperda il lavoro fatto in precedenza ed il patrimonio dell’associazione dovrà essere conservato con il minimo delle spese necessarie, ma nella sua integrità. Solo se trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima attività associativa non dovesse essere possibile costituire una base di almeno 10 persone ed eleggere un Direttivo, ed un Presidente, solo e soltanto in quel caso, sarà possibile avviare le procedure previste per lo scioglimento dell’Associazione.
2.2. Sono organi dell’Associazione: i) l’Assemblea dei Soci; ii) il Consiglio direttivo; iii) il Presidente; iv) il Segretario; v) il Tesoriere; vi) i Probiviri; può essere inoltre nominato un Organo di Controllo anche Monocratico per ciascun mandato del Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Finalità
3.1 L’Associazione non ha e non potrà avere scopo di lucro per espresso volere dei suoi Soci Fondatori Storici: tale elemento costitutivo è riconfermato nell’attuale versione dello Statuto.
3.2 L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.
3.3 L’Associazione ha il seguente scopo sociale che si manifesta nelle forme e nelle modalità di seguito rappresentante ed in quelle affini e assimilabili purché nel rispetto dello spirito originario del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo: I) contribuire allo sviluppo e alla promozione sociale e culturale della frazione di Calmasino attraverso attività che mirino alla valorizzazione del territorio e dell’artigianato in ogni sua forma, alla valorizzazione e promozione dei prodotti e servizi tipici, alla valorizzazione e al dialogo tra le diverse entità che operano e che opereranno a Calmasino: Comune, Chiesa, Scuola Materna ed Elementare, altre Associazioni senza scopo di lucro già presenti ed altre che nasceranno, nonché di contribuire alla realizzazione di opere di pubblica utilità per gli abitanti della Frazione di Calmasino; II) organizzare eventi di promozione sociale e culturale a Calmasino, con una particolare attenzione ai temi dell’educazione civica e dell’educazione all’affettività, inclusi seminari, corsi ed eventi dedicati alla conoscenza dei temi della disabilità e della violenza di genere; III) organizzare eventi con la finalità di raccolta fondi per il restauro di immobili o cose mobili presenti nella Frazione di Calmasino tra cui in via meramente esemplificativa monumenti, quadri, altari, giardini, parchi, giochi per bambini, etc; IV) favorire la promozione e lo sviluppo di una cultura digitale per diffondere un uso consapevole della rete internet e degli strumenti digitali a Calmasino oltre che di una gestione sicura dei dati e delle informazioni, in particolare rivolgendo corsi di formazione, anche di breve durata, a bambini e anziani; V) favorire la promozione e lo sviluppo di una cultura del risparmio energetico e delle nuove tecnologie in grado di produrre benefici alla vita dei singoli abitanti nella frazione e della collettività presente a Calmasino; VI) organizzare eventi che promuovano la cultura in ogni sua forma sia per il corpo che per la mente, includendo in questo anche tornei di giochi e tornei amatoriali di ogni disciplina olimpica e non olimpica, purché nel rispetto dei principi sostanziali del presente Statuto; VII) organizzare eventi al fine di raccogliere fondi anche per i seguenti obiettivi: a) realizzazione di un archivio storico cartaceo e digitale riguardante la riscoperta della storia e delle tradizioni della Comunità di Calmasino dalle sue origini in poi; b) realizzazione di una sede dell’Associazione Culturale Calmasin nel cor A.P.S., anche prevedendo l’acquisto e/o il noleggio di strutture fisse e/o mobile, di immobili, senza che questo comporti un indebitamento sproporzionato rispetto alle entrate annuali e/o al patrimonio di beni e/o di denaro corrente e/o risparmi dell’Associazione; c) organizzazione di giornate dedicate alla riscoperta delle tradizioni e degli usi e costumi della “civiltà contadina”, includendo anche esposizione di macchinari agricoli, trattori, attrezzi di una volta, con illustrazione e visite guidate pensate, in particolare, per le scuole primarie (elementari, medie, licei, etc.). VIII) organizzare eventi di promozione sociale con carattere culturale che coinvolgano tutta la frazione di Calmasino coinvolgendo abitanti, residenti, villeggianti, dimoranti ed ogni altra categoria del tessuto economico sociale, ciascuno per la propria attività e capacità di contribuire anche con i propri prodotti e servizi.
3.4 L’Associazione svolge pertanto, tra le altre, in via meramente esemplificativa, le seguenti attività: I) favorire il dialogo con tutti i soggetti privati e pubblici presenti nella frazione di Calmasino e più in generale nell’intero Comune di Bardolino, seppur mantenendo il proprio focus sulle attività rivolte alle persone sul territorio di Calmasino; II) favorire lo scambio culturale e sociale attraverso relazioni stabili e durature con altre Associazioni con sede in frazioni limitrofe e che perseguano scopi analoghi, senza scopo di lucro; III) favorire lo scambio di esperienze delle diverse tradizioni e formazioni culturali degli Associati, anche organizzando e diffondendo iniziative conviviali, ricreative, sportive di promozione sociale e, in generale, culturali; IV) creare le condizioni per una perdurante e continua raccolta di risorse da utilizzare per iniziative a favore dello sviluppo di attività che abbiano come fine ultimo il miglioramento della qualità della vita e dei servizi a Calmasino e la conservazione delle tradizioni di Calmasino; V) organizzare e promuovere eventi che abbiano finalità culturali, di promozione del territorio, dei prodotti e dei servizi che il territorio della frazione di Calmasino e il territorio della provincia di Verona contengono, anche attraverso la pubblicazione di libretti, giornalini, saggi, elaborati, articoli, anche attraverso il web, i blog, i siti internet e i canali dei social networks, ed ogni altra modalità telematica; VI) sostenere iniziative di promozione sociale e di solidarietà, delle quali ogni anno rendere conto all’Assemblea dei soci; VII) organizzare e/o sostenere iniziative volte a raccogliere fondi destinati all’acquisto di mezzi di soccorso, alla realizzazione di opere per la frazione di Calmasino tra cui, per esempio: restauri, ristrutturazione e/o costruzione oltre che gestione di strutture di qualsiasi tipo purché queste siano localizzate nella frazione di Calmasino; VIII) organizzare, gestire e promuovere con tutte le tecnologie a disposizione, inclusi sistemi di Intelligenza Artificiale e algoritmi, quelle caratteristiche di bellezza, buon clima, splendido panorama, ottimo cibo e vino e in generale di tutti i prodotti e servizi realizzati da persone fisiche e giuridiche diffondendo la conoscenza della frazione di Calmasino sia in Veneto, che in Italia e via via nel Mondo come località turistica, salutare e rilassante per famiglie, per bambini, anziani, per sportivi, per amanti delle passeggiate all’aria aperte, per disabili, per persone di tutte le età e nazionalità; IX) ogni altra iniziativa utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4. Soci, Volontari e altre risorse umane
4.1 Possono aderire come soci ordinari ed essere eletti nel Consiglio Direttivo, e quindi diventare Presidente dell’Associazione di promozione Sociale e Culturale Calmasin nel Cor a.p.s. tutti coloro che hanno abitato, o che abitano o che sono residenti o che sono stati residenti e/o domiciliati nella frazione di Calmasino; possono inoltre aderire all’Associazione tutti coloro che hanno avuto almeno un/a parente abitante o residente nella frazione di Calmasino: tutte le categorie suddette devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Direttivo dell’Associazione; possono inoltre far parte dell’Associazione coloro che furono parte del primo nucleo di Soci Storici Fondatori, il cui elenco è presente nell’art.19 del presente Statuto.
4.2 L’Associazione comprende quindi le seguenti categorie di Soci: I) Soci Fondatori Storici e firmatari del Primo Statuto: sono coloro che costituirono l’Associazione Culturale “Calmasin nel Cor” redigendo e sottoscrivendo con firma autografa il Primo Statuto dell’Associazione. II) Soci ordinari: tutti i soci che hanno le caratteristiche di cui al punto 4.1 e hanno versato la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione o, per i rinnovi, entro il 31 maggio dell’anno solare successivo, pena la decadenza della qualità di Socio. III) Onorari: sono coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione Culturale Calmasin nel Cor, della frazione di Calmasino e della sua comunità, anche qualora non sussistessero le caratteristiche di adesione, previste nell’art. 4.1. I soci Onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno cinque (5) Soci Ordinari. I Soci Onorari non sono obbligati a versare la quota associativa e non possono essere eletti a cariche sociali. IV) Sostenitori: sono tutti coloro (persone fisiche o giuridiche), soggetti pubblici o privati costituiti in forma singola o associata che pur non rientrando nelle categorie indicate in precedenza, vengono ammessi all’Associazione, per contribuire, sostenere o partecipare all’Associazione stessa.
4.3 La qualità di Socio, nonché la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.
4.4 L’Associazione può ricevere contributi da terzi in qualsiasi forma sia prevista dal Testo Unico sul Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
4.5 Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri soci, associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e purché il Direttivo decida a maggioranza di 2/3 e l’assemblea ratifichi a maggioranza dei presenti con almeno il 50%+1 dei voti.
4.6 L’Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell’Associazione, anche nella modalità di cui all’articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.
4.7 Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e dal presente statuto.
4.8 Assumono automaticamente la qualifica di Socio le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell’Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione, in quanto in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 4.1, sopra esplicitati, e che versano la quota associativa annuale, ricevendo in cambio la tessera di prima adesione o la tessera di rinnovo o il timbro di rinnovo sulla tessera di prima adesione.
4.9 Si precisa che i termini di Socio o associato assumono, nel presente Statuto, significato equivalente.

Articolo 5. Procedure di espulsione e/o perdita della qualità di Socio
5.1 La qualità di Socio si perde per: I) dimissioni del Socio, presentate per iscritto; II) provvedimento di espulsione per grave inosservanza delle norme statutarie e/o per indegnità (a mero titolo di esempio aver speso il nome dell’Associazione per una causa contraria allo Statuto, etc.); III) scioglimento dell’Associazione; IV) inadempienza degli obblighi statutari; V) morte, rimanendo escluso il diritto al subentro da parte di eredi; VI) morosità nel versamento della quota associativa, nonostante 2 solleciti formali inviati al Socio da parte della Segreteria dell’Associazione.
5.2 In tale ultimo caso il Socio viene escluso automaticamente senza necessità di apposito provvedimento, trascorsi novanta (90) giorni dal termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento. Tuttavia tutti i soggetti rientranti nella categoria di Soci Fondatori Storici hanno sempre diritto di richiedere la riammissione all’Associazione, con lettera motivata, e corrispondendo la relativa quota associativa.
5.3 La perdita della qualità di Socio non da diritto ad alcuna liquidazione della quota sociale e del patrimonio sociale. Il Socio dimissionario o escluso non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Associazione.

Articolo 6. Diritto di voto e Organi dell’Associazione
6.1 Ogni Socio in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale ha diritto ad un voto da esprimere in sede di Assemblea ordinaria o Straordinaria.
6.2 Le riunioni degli organi sociali possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell’esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. È sempre possibile, nel caso di inadempimento a partecipare la delega ad un terzo sulla base delle disposizioni del codice civile.
6.3 Delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l’Organo di Controllo per la funzione di revisore legale dei conti e per i Probiviri – ove nominati – si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Articolo 7. L’Assemblea dei Soci
7.1 L’Assemblea è composta da tutti i soggetti indicati all’articolo 4.2 che siano in regola con il versamento della quota associativa.
7.2 L’Assemblea è condotta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Segretario, o, in mancanza di quest’ultimo, da un Socio eletto a maggioranza semplice, tra i presenti intervenuti.
7.3 Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione. In caso di impedimento di esso, il Segretario dell’Assemblea è nominato tra i presenti all’Assemblea.
7.4 Ciascun Socio presente in Assemblea può rappresentare per delega scritta, pervenuta alla sede dell’Associazione via e-mail, non più di 2 (due) Soci.
7.5 Ciascun Socio ha diritto di manifestare la propria volontà in seno all’Assemblea attraverso il voto.
7.6 Il voto è personale, uguale, unico e indivisibile. Il voto va espresso in forma palese, incluso anche il voto che va fatto per alzata di mano per la nomina delle cariche sociali e per le delibere relative a persone.

Articolo 8. Convocazione dell’Assemblea
8.1 L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo e-mail, bacheca sul sito dell’Associazione, e può essere inoltre convocata per posta, o altro mezzo tradizionale entro almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l’Assemblea; qualora i soci non facciano espressa richiesta di essere avvisati tramite mezzi tradizionali, la convocazione avverrà tramite e-mail all’indirizzo comunicato nel form di iscrizione dal Socio o in fase di aggiornamento dell’anagrafica. La convocazione – sia per le Assemblee Ordinarie che Straordinarie – deve essere inviata ad ogni Socio con diritto di partecipazione all’Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione.
8.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo; ulteriori argomenti potranno essere inseriti su proposta di almeno cinque (5) Soci, e/o previa richiesta anche a mezzo e-mail presentata almeno otto (8) giorni prima della riunione.
8.3 In caso di urgenza comprovata e motivata in un verbale da mettere agli atti e da inserire in relazione al Bilancio, l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per modificare lo Statuto o per lo scioglimento
dell’Associazione stessa, può essere convocata anche a mezzo email o a mezzo strumenti tradizionali (posta, o altro mezzo tradizionale, etc.) almeno sette (7) giorni prima dalla data fissata per la riunione.

Articolo 9. Riunioni dell’Assemblea
9.1 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo proroghe, per l’approvazione del bilancio.
9.2 Compete al Presidente, coadiuvato con il Segretario, di verificare, all’inizio della riunione, la presenza del numero legale, e di darne notizia a tutti i partecipanti.
9.3 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto.
9.4 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.
9.5 L’Assemblea si riunisce in via Straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo (1/3) dei Soci regolarmente iscritti all’Associazione. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti che si intendono trattare.
9.6 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto e, in seconda convocazione, della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne da lettura nella riunione successiva a quella cui esso si riferisce.

Articolo 10. Prerogative e competenze dell’Assemblea dei soci
10.1 L’Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la più ampia rappresentatività. È
convocata almeno una volta l’anno dal Presidente in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio di Esercizio, entro i termini
stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui
agli artt, 45 e ss. del D. 1gs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con
motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4/710.2 L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati
presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
10.3 L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione, e, in
seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci presenti. Le delibere aventi ad oggetto lo
scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e, in seconda
convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.
10.4 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 15 (quindici) giorni
ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
10.5 La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato
sul sito Internet dell’Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica, ove non diversamente previsto dal
presente Statuto; la convocazione contiene l’ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l’orario della
prima e della seconda convocazione.

Articolo 11. Competenze dell’Assemblea
11.1 L’Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:
a) delibera gli indirizzi generali di gestione dell’Associazione;
b) effettua proposte per lo sviluppo delle attività di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;
d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
f) su istanza dell’associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
i) istituisce eventuali sedi secondarie dell’Associazione;
l) si pronuncia su eventuali decisioni di rigetto delle domande di ammissione dei soci sostenitori, dei soci onorari, e nel caso di contestazioni da parte di altri associati per l’ammissione/presenza di un nuovo Socio in Associazione;
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario
12.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 12 (dodici) eletti dall’Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno, che potrà essere deliberato.
12.2 Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono eletti in seno al Consiglio Direttivo secondo le modalità dell’art. 13.
12.3 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell’impossibilità di attuare tale modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo può rimanere in carico salvo che il numero dei componenti sia inferiore a 3 (tre). Per favorire un ricambio generazionale, è necessario – ove non impossibile – che almeno il 20 per cento del Direttivo sia composto da persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre (3) volte l’anno.
12.5 Il Presidente convoca il Consiglio a mezzo e-mail contenente l’ordine del giorno da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni prima in caso di urgenza.
12.6 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio.
12.7 Il Consiglio può istituire gruppi di lavoro per la promozione e lo sviluppo di specifiche attività dell’Associazione e può delegare singoli atti ai Consiglieri componenti, con decisione annotata a verbale.

Articolo 13. Competenze del Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
13.2 Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
c) il Tesoriere;
d) il Segretario.
13.3 Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione.
13.4 Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:
a) predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all’approvazione della Assemblea;
b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
c) deliberare in merito all’ammissione di un nuovo Socio di categoria diversa da quella di “Socio Ordinario”, curare la tenuta e l’aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro dei soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell’organo di controllo (ove l’Organo di Controllo sia stato nominato);
d) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall’Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
e) deliberare in merito all’esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
f) determinare la quota associativa annuale, purché la quota annuale non sia manifestamente più alta e spropositata rispetto alla quota dell’anno precedente, nel qual caso, occorre un passaggio di ratifica da parte dell’Assemblea;
g) porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l’Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio (la modalità considerata standard è la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Associazione, in una sezione dedicata);
h) predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l’Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
i) stabilire eventuali criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione:
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
m) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
n) svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo Statuto dell’Associazione e/o dalla legge.
13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 14. Presidente dell’Associazione
14.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 4 anni.
14.2 Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri: a) firmare gli atti sociali; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c) convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l’Assemblea dei Soci; d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere; e) svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.
14.3 In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
14.4 Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo Rappresentante Legale.

Articolo 15. Tesoriere dell’Associazione
15.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare: a) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; b) mantiene aggiornati i libri contabili; c) predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea.
15.2 Il Tesoriere di concerto con il Presidente e su mandato del Consiglio Direttivo può farsi affiancare da un ragioniere/dottore in economia e/o da un professionista esperto di tenuta delle scritture contabili e di redazione dei bilanci e di tenuta dei libri sociali al fine di condurre l’Associazione secondo una compliance efficiente e corretta nel rispetto delle disposizioni applicabili al Terzo Settore e all’Associazione nello specifico, tenuto conto dello Statuto e delle disposizioni dei Regolamenti Interni, ove presenti.

Articolo 16. Segretario dell’Associazione
16.1 Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre che ogni altra attività di segreteria propria dell’Associazione.

Articolo 17. Organo di Controllo e funzione di Revisore Legale dei Conti
17.1 L’Assemblea ha facoltà – non l’obbligo – di nominare un Organo di Controllo, in sede di rinnovo delle cariche sociali.
17.2 L’Organo di Controllo può anche essere monocratico e viene eletto dall’Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore. L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.
17.3 L’Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D. Lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.
17.4 L’Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni, rinnovabili, ed i suoi componenti possono essere revocati dall’Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
17.5. Per facoltà dell’Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell’apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all’Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell’incarico di revisore legale è stabilita in 3 (tre) anni e l’incarico può essere rinnovato.

Articolo 18. Scioglimento dell’Associazione
18.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del presente Statuto nel rispetto delle determinazioni di cui agli articoli precedenti in tema di scioglimento dell’Associazione (ovvero con almeno i 2/3 degli aventi diritto). La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la messa in liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l’Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, secondo le specifiche determinate per tale caso.

Articolo 19. Definizioni
19.1 Ai fini dell’individuazione della categoria dei Soci Fondatori Storici dell’Associazione di cui all’art. 4.2 del presente Statuto, si fa riferimento a coloro che firmarono il primo statuto del marzo 2010, e se ne riporta l’elenco: Contolini Alberto, Delaini Milena, Brighenti Paolo, Sabaini Francesco, Rossi Marco, Zanoni Federico, Comencini Andrea, Rossi Gian Maria, Polinari Nicola, Ferri Massimo, Quagliotti Antonio, Fabrizi Marco, Castelletti Sante, Marinello Riccardo, Perbellini Renato, Bertagnoli Davide, Dal Bosco Daniele, Bertagnoli Massimo, Delaini Daniele, Dal Bosco Diego, Marazzini Raja.

Articolo 20. Disposizioni finali
20.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge in materia di Associazioni.

Calmasino di Bardolino (VR), lì 21 novembre 2025.

Il Presidente
Milena Delaini
Il Segretario
Michela Parolini